Art. 3.

      1. L'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e uno o più amministratori. L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. Ove siano stati nominati più amministratori, gli stessi deliberano a maggioranza e, in caso di parità di voti, decide il giudice delegato; la rappresentanza è esercitata secondo le direttive del giudice delegato. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, il valore dell'impresa e la redditività dei beni e anche programmandone l'utilizzo successivo alla confisca. A tale fine l'amministratore può affidare l'impresa o i beni in sequestro a taluno dei soggetti indicati all'articolo 2-quaterdecies, comma 2, lettera b).
      2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla

 

Pag. 18

procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti retribuiti, anche costituiti in forma societaria; si applica il divieto di cui al comma 4.
      3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto. Con provvedimento motivato il tribunale può nominare persone iscritte negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri non del distretto e persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, hanno comprovata competenza nell'amministrazione e nella gestione di beni e di aziende del genere di quelli sequestrati. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità degli amministratori.
      4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con loro conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'applicazione di una delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies, 35 e 35-bis del codice penale, o coloro cui è stata applicata una misura di prevenzione».